ROMA (ITALPRESS) – “Torniamo sulla questione superbonus e catasto per alcune precisazioni. 1. Cercare le “case fantasma”, oltre a essere un dovere di uno Stato minimamente serio, è anche un impegno assunto dal Governo e dal Parlamento con la riforma fiscale approvata poco più di un anno fa (articolo 16, comma 1, lettera n), legge n. 111/2023): «prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l’individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi»”. Lo afferma in una nota Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia.
“2. L’obbligo di far verificare all’Agenzia delle entrate (salvo contestazione da parte del proprietario) l’eventuale variazione dell’inquadramento catastale dell’immobile, rendita inclusa, in seguito a interventi edilizi – aggiunge -, è sancito dal D.M. n. 701 del 1994. Una specifica verifica dell’adempimento di quest’obbligo, in caso di utilizzo del superbonus, è prevista da una norma dell’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 86-87, legge n. 213/2023): «86. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati”. “87. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Al momento, questa è la situazione. Se verranno fuori nuove norme, si potranno commentare”, conclude Spaziani Testa.
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